lo statuto

ALLEGATO "A"
STATUTO
ART.l
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita l'associazione di promozione sociale, ai sensi delle legge n.383/2000, denominata “A.PA.PAR. – Associazione Pallavolisti Parmensi ” , con sede in Parma - via Jacchia 31 (c/o Circolo CRAL A.G.O.A.L.).
L'associazione non ha fine di lucro e politici; gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alle realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2. e la durata dell'associazione è illimitata.
ART.2
SCOPO E OGGETTO SOCIALE
L'associazione si prefigge i seguenti scopi:
- Promozione dello sport e della solidarietà sociale
- Diffusione dei valori valori etici e sociali legati alla disciplina sportiva.
Per la realizzazione dei propri scopi l’associazione si propone in particolare di:
- organizzare eventi sociali e soci- sportivi per la promozione dei valori dello sport tra i giovani
- organizzazione di eventi ad interesse collettivo per raccolta di fondi da devolvere cause sociali o di beneficenza
- recupero della memoria storico-sportiva nella provincia di Parma, con particolare riferimento alla pallavolo.
Per lo svolgimento delle suddette attività, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell'associazione, la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi anche di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in casi di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
ART.3
RISORSE ECONOMICHE
L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
1) contributi degli aderenti, di privati, donazioni e lasciti testamentari e\o entrate patrimoniali;
2) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali,
3) da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o da iniziative promozionali;
4) beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.
I contributi degli aderenti sono costituiti delle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l' ammontare.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART.4
BILANCIO O RENDICONTO
L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio preventivo viene preventivato dal Consiglio Direttivo e, al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo sottopone il consuntivo alla visione dell'Assemblea dei soci.
ART. 5
I SOCI
L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alle realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L'adesione all'associazione è automatica, fermo restando, in ogni caso, il diritto al recesso (senza alcun eventuale diritto di rimborsi).
ART.6
CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposite domanda scritta da parte degli interessati.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate. Nessun socio può vincolare a priori o porre pregiudiziali sull’eventuale ammissione di un altro socio.
II Consiglio Direttivo cura 1'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza, per inadempienze o per recesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta (o via e-mail) all'associazione.
L'esclusione dei soci deliberata dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, può avvenire su proposta del Presidente o dello stesso Consiglio Direttivo, per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari. II socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 1’anno.
Per procedere all'esclusione devono essere riportati per iscritto gli addebiti che vengono mossi al socio, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale 1'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
ART.7
DOVERI E DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci sono obbligati:
1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
3) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo e a collaborare attivamente a tutte le iniziative dell’associazione.
4) a mantenere un comportamento educato e a non tenere atteggiamenti nocivi all’immagine dell’associazione.
Tutti i soci hanno diritto:
1) a partecipare attivamente alla vita dell'associazione,
2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto e a poter accedere alle cariche.
4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati, delle comunicazioni (anche via e-mail) del Consiglio Direttivo e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di farsene una copia.
ART.8
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’associazione:
1) l'Assemblea dei soci;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente e i Vice-Presidenti (in numero da 1 a 4), facenti comunque parte del Consiglio Direttivo;
L'elezione degli Organi dell'associazione è sottoposta a criteri di massima libertà e di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
ART.9
ASSEMBLEA
L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di cinque deleghe.
L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione dei Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino 1'opportunità.
L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:
1) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
2) L’Assemblea nomina al suo interno i componenti del Consiglio Direttivo, un Presidente, i Vice-Presidenti, il Segretario il Tesoriere, gli eventuali membri Collegio dei Revisori e determina gli eventuali compensi;
3) delibera 1'eventuale regolamento interno, le sue variazioni e propone l'esclusione dei soci;
4) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione. Sia 1'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vice-Presidenti o, in assenza di queste figure, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazione sono effettuate mediante avviso scritto via e-mail (ogni socio deve fornire almeno un indirizzo mail, altrimenti la sua convocazione non è vincolante) da recapitarsi ai soci almeno un giorno prima della data di riunione.
L'Assemblea, se regolarmente convocata, è sempre valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se votate dalla maggior parte dei consiglieri o dei soci presenti, a seconda del tipo di decisione da prendere (a discrezione del Presidente o di chi ne fa le veci).
ART.10
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 13, nominate dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dei Consiglio Direttivo esclusivamente i soci che hanno praticato pallavolo per 2 anni a qualunque livello e in qualunque ruolo.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Presidente può sostituirli oppure il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fine dello scadere dell'intero Consiglio.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
1 ) curare 1'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
2) deliberare sulle domande di nuove adesioni e l'esclusione dei soci;
4) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dei Consiglio medesimo eletto fra i presenti. Il Consiglio Direttivo e convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportune o almeno la metà dei consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso (anche via e-mail), da recapitarsi almeno un giorni prima della riunione. Se convocate, le assemblee del consiglio sono sempre valide.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinate atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione e può deliberare per acquisti e cessione di beni.
ART.11
IL PRESIDENTE
Il Presidente, nominato dall’Assemblea dei soci, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché 1'Assemblea dei soci.
Al Presidente viene attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano a un Vice-Presidente o, in assenza, al membro dei Consiglio più anziano d'età.
II Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri con ratifica immediata delle sue decisioni.
ART.12
SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento per qualunque causa, una volta saldate tutte le pendenze interne ed esterne, l’associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe, o comunque per fini di utilità sociale.
ART.13
RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
